Statuto dell’Associazione

Associazione di Volontariato

BENESSERE & SOCIETA’

 S T A T U T O  (in vigore dal 2009 – sostituisce lo statuto del 2003)

ART. 1

 (Denominazione e sede)

L’organizzazione di volontariato, denominata: Benessere&Società Onlus assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via S. Francesco n. 8 nel comune di Vigonza (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 2

(Statuto)

L’organizzazione di volontariato Benessere&Società Onlus è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a beneficio di terzi ed interessi collettivi degni di tutela da parte della collettività con gli obiettivi di assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico e di educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati.

Per perseguire tale obiettivo l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  • a) di aiutare in modo fattivo le categorie sociali più a rischio (anziani, bambini, malati, emarginati, tossicodipendenti, extracomunitari, ecc.) e per far ciò può instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni impegnate in queste attività;
  • b) di fornire, anche direttamente a domicilio,attraverso forme di collaborazione con altre associazioni di volontariato,servizi di carattere socio-assistenziale, sanitario e scolastico;
  • c) di favorire la divulgazione delle culture degli extracomunitari presenti nel    territorio del  proprio comune e limitrofi allo scopo di migliorare l’integrazione sociale;
  • d) operare per la diffusione della cultura della solidarietà mediante l’organizzazione di dibattiti, convegni, pubblicazioni, ecc.;
  • e) di partecipare ed organizzare manifestazioni che abbiano come scopo quello di valorizzare e promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato;
  • f) di essere il collegamento tra pubblico e privato per rappresentare i privati delle categorie bisognose nelle istanze presso la pubblica amministrazione.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, principalmente in  quello del Comune di Vigonza ed in quelli limitrofi.

ART. 6

(Ammissione)

Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8

 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 9

 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

(L’assemblea )

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12

(Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. 

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per più mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

 ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio;
  • ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

 ART. 18

(I beni)

 I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 ART. 20

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 21

(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. 

ART. 22

(Convenzioni)

 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 23

(Dipendenti e collaboratori)

L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

 ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. 

ART. 26

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia  ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

STATUTO (edizione 2003 sostituita nel 2009)

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA’

art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “BENESSERE & SOCIETA”,

art. 2) La sede dell’associazione è fissata in Vigonza via S. Francesco 11,

art. 3) L’associazione non ha alcuna finalità di lucro ed ha come obiettivi:

a) operare per la diffusione della cultura della solidarietà mediante l’organizzazione di dibattiti, convegni, pubblicazioni, ecc.

b) di essere il collegamento tra pubblico e privato per rappresentare i privati delle categorie bisognose , nelle istanze presso la pubblica amministrazione.

c) di fornire direttamente a domicilio, attraverso forme di collaborazione con altre associazioni di volontariato, servizi di carattere socio-assistenziale sanitario e scolastico.

d) di favorire, nell’ambito comunale , la divulgazione delle culture degli extracomunitari presenti nel territorio allo scopo di migliorare l’integrazione sociale.

e) di partecipare od organizzare manifestazioni che abbiano come scopo quello di valorizzare e promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato.

f) di aiutare in modo fattivo le categorie sociali più a rischio (anziani, bambini, malati, emarginati, tossicodipendenti, ecc.) e per far ciò può instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni impegnate in queste attività;

RISORSE ECONOMICHE

Art. 4) L’associazione trae le riserve economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quota associativa e contributi degli aderenti;
  • contributo dei privati;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;

Art. 5) L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal comitato il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

SOCI

Art. 6) Sono soci le persone che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal comitato, che dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione e che verseranno, all’atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal comitato. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
  • morte;
  • indegnità deliberata dal comitato. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni 30 giorni prima della scadenza per le nuove adesioni saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7) I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall’appartenenza all’associazione.

Possono, altresì, presentare proposte di modifica allo statuto che sarà approvata dall’Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali.

ORGANI

Art. 8) Sono organi dell’associazione:

  • L’Assemblea;
  • Il Comitato;
  • Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 9) L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’associazione.
Essa è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’ Albo dell’ Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo più uno dei soci, a norma dell’articolo 20 C.C.; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni del ricevimento della richiesta e l’ Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’ Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferissi ad un altro aderente In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera validamente con le maggioranze previste dall’ articolo 21 C.C..
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 10) Hanno diritto ad intervenire all’ Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del comitato, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 11) L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in mancanza, dal Vicepresidente. Spetta al Presidente dell’ Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 12) L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del comitato;
  • approvare il programma di attività proposto dal comitato;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare o respingere le richieste di modica dello statuto;
  • stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
  • delibera su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

COMITATO

Art. 13) Il comitato è eletto dall’assemblea dai soci che fanno parte dell’associazione da almeno tre mesi ed è composta da cinque membri per la durata di un anno.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il comitato alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Esso può avvalersi di altri membri, in qualità di esperti.
Questi ultimi possono esprimersi col solo voto consultivo;

Art. 14) Il comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consultivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle convocazioni occorre un preavviso di almeno otto giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuto in caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15) il comitato ha i seguenti compiti:

  • fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • assumere personale;
  • eleggere il Presidente;
  • nominare il Segretario;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
  • ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE

Art. 16) Il Presidente che è anche Presidente dell’Assemblea e del Comitato, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti;

Art. 17) Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il SEGRETARIO

Art. 18) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali della riunioni degli organi collegiali;
  • predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il 31 Gennaio, e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato entro il 31 Gennaio;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • è a capo del personale.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 19) Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o in difetto d’accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
Il loro lodo sarà inappellabile.

DURATA

Art. 20) L’associazione ha durata illimitata.

SCIOGLIMENTO

Art. 21) L’associazione si scioglie per la volontà dei soci.
Il patrimonio sarà devoluto, in caso di scioglimento, ad Enti pubblici aventi fini similari. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

UTILIZZAZIONE DELLE DONAZIONI

Art. 22) Allo scopo di rendere trasparente l’utilizzo delle donazioni si stabilisce a priori che :

  • Le risorse messe a disposizione dai donatori siano finalizzate allo scopo per cui la donazione è stata fatta.
  • Trasparenza di informazione sull’organizzazione e sull’iniziativa da sostenere.
  • Disponibilità di informazione (i donatori hanno diritto di prendere visione del rendiconto annuale)
  • I donatori hanno diritto alla riservatezza, a ricevere dall’organizzazione gratitudine per la donazione.
  • I donatori hanno diritto a che le risorse raccolte siano impiegate dall’organizzazione in modo indipendente qualunque condizionamento estraneo allo scopo statutario, sia esso di tipo ideologico, politico o commerciale, e senza che vi siano discriminazioni in base al sesso, alla razza, all’ideologia o al credo religioso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.